
OFFRIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
(D.Lgs n. 28/2010 e D.M. 150/2023)
L’art. 1 del D.Lgs n. 28/2010 definisce la mediazione come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
Rientra tra i metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) e il legislatore ne ha previsto il ricorso obbligatorio (ovvero prima di poter ricorrere all’autorità giudiziaria) nelle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari, finanziari, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo.
Le parti – sempre con l’assistenza dei rispettivi legali – possono in ogni caso ricorrere alla mediazione volontariamente qualora la lite verta su diritti disponibili; lo stesso Giudice, nel corso del procedimento giudiziale già avviato, può demandare le parti in mediazione.
L’accordo raggiunto all’esito del procedimento di mediazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, assumendo, di fatto, lo stesso valore di una sentenza.
Il Mediatore Civile e Commerciale, professionista abilitato e qualificato, può esercitare solo in seno ad Organismi di Mediazione, pubblici o privati, iscritti in apposito registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
ADR CENTER – Sede di Como
Via Como n. 4 bis, 22074 Lomazzo
Tel: 3278767424
como@adrcenter.com – como@pec.adrcenter.com
Gli incontri in presenza vengono programmati, a scelta delle parti e dei rispettivi avvocati, negli uffici ubicati in Como Centro e Lomazzo.
Richiedi un primo incontro: https://www.adrcenter.it/organismo-di-mediazione/como-lomazzo/
(D.M. 151/2023)
E’ un percorso rivolto alle coppie sposate/ di fatto che stanno affrontando l’evento separativo ma anche a qualunque componente il nucleo familiare (genitori e figli, fratelli, parenti…) che si trovino a vivere un conflitto tra loro ed è finalizzato a riorganizzare la relazione attraverso la ricerca di soluzioni condivise.
L’intervento del mediatore familiare, figura terza e imparziale che, come ribadito dalla recente legge delega n. 206/2021, deve essere professionista qualificato e abilitato attraverso una specifica formazione, ha lo scopo di riattivare la comunicazione interrotta in ragione del conflitto, di restituire ai mediandi una maggiore consapevolezza dei rispettivi bisogni e interessi, nonché di favorire scelte adeguate per affrontare il cambiamento e/o la situazione di conflitto in atto.
L’accordo raggiunto in sede di mediazione può trovare idonea formalizzazione divenendo titolo riconosciuto ai sensi di legge, attraverso l’intervento dei legali.
Tutti i professionisti di Kairos sono soci A.I.Me.F (Associazione Italiana Mediatori Familiari).

E’ un processo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) attraverso il quale un professionista, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, e supportandoli in merito ai bisogni dei loro figli.
A differenza del Mediatore Familiare che interviene nella fase formativa degli accordi, il Coordinatore Genitoriale – previo consenso delle parti e/o del giudice – opera nell’ambito di quanto stabilito dal giudice stesso e dal contratto di incarico ricevuto.
La Coordinazione Genitoriale viene consigliata – anche attraverso provvedimento di delega del Giudice – nei casi di elevata conflittualità a seguito dell’evento separativo della coppia genitoriale al fine di ridurre il conflitto, la cui persistenza è dimostrato essere causa di disturbi dell’adattamento e relazionali dei figli. Il Coordinatore Genitoriale, quindi, promuove, tutela ed aiuta a mantenere delle funzionali relazioni genitori-bambino nel primario e superiore interesse dei figli.
Secondo la definizione del 1995 dell’EAC, (Associazione Europea di Counseling): “Il counseling è un processo interattivo tra il counselor e un cliente, o più clienti, che affronta temi sociali, culturali, economici e/o emotivi. Può concentrarsi sulla modalità di affrontare e risolvere temi specifici, aiutare a superare una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare lo sviluppo, accrescere la conoscenza e la consapevolezza di sé, permettere di elaborare emozioni e confini interiori.
L’obiettivo globale è quello di offrire ai clienti, con modalità da loro stessi definite, l’opportunità di condurre una vita più soddisfacente e ricca di risorse, sia come individui sia come membri della società più vasta”.
Laddove vengono evidenziate difficoltà relazionali nella famiglia, nel rapporto di coppia, con i figli, sul lavoro o nel prendere una decisione importante, il Counseling ha come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle persone, sostenere i punti di forza e la capacità di autodeterminazione dell’individuo.
Ampliando il livello di consapevolezza si ha la possibilità di trovare in sé stessi risorse più profonde e scoprire nuovi modi per affrontare e trasformare la sofferenza che deriva da difficoltà momentanee, inevitabili nella vita umana.
